Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero. DISPENSA REATI PENALI NELLA SCUOLA d_4665.pdf. Il problema della giustizia minorile in Italia. Ordinamento Giudiziario - Schema - Diritto Processuale Civile I, diritto civile processuale. Umschlag.qxd - Notarius_2009_01_02_hertel_it.pdf. Dipartimento per la Giustizia Minorile - Pagina principale. La magistratura ordinaria - Giustizia ordinaria - Articoli - Lega consumatori. Organi della giurisdizione ordinaria Gli organi giurisdizionali ordinari non sono previsti espressamente nella Costituzione, ad eccezione della Corte di Cassazione (art. 111 Cost.), bensì nella legislazione sull’ordinamento giudiziario. Gli organi della giustizia civile e penale sono: - Giudice di Pace, giudice monocratico scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza.
E' un magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili che penali e riguardano le cause di minor valore. Le sentenze pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al Tribunale del distretto della città in cui ha sede il Giudice di Pace. - Tribunale, organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Per cause civili e penali di maggiore rilevanza e gravità il Tribunale giudica come collegio formato da tre giudici. - Corte di Cassazione, è unica e ha sede a Roma.
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell’amministrazione della giustizia, che è stato istituito con R.D. n.1404/34, convertito nella legge n. 835/35. Il T.M. è un organo collegiale, composto da quattro giudici due giudici professionali (c.d. togati) - cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari , un uomo e una donna, “ benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia ...” (art. 2 legge citata) (tale origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro). Il T.M. ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte di Appello o sezione di Corte d’Appello.
A livello nazionale operano 29 T.M., con un organico di circa 782 magistrati, dei quali circa 600 sono onorari dott. Magistratura - Organi della giurisdizione ordinaria - Studio notarile notaio Angelo Busani Milano. Gli organi giurisdizionali ordinari non sono previsti espressamente nella Costituzione, ad eccezione della Corte di Cassazione (art. 111 Cost.), bensì nella legislazione sull’ordinamento giudiziario. Gli organi della giustizia civile e penale sono: - Giudice di Pace, giudice monocratico scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura tra i cultori delle materie giuridiche di grande esperienza. E' un magistrato onorario, presente in tutti i Comuni più importanti, le cui funzioni sono sia civili che penali e riguardano le cause di minor valore.
Le sentenze pronunciate da questo giudice possono essere appellate davanti al Tribunale del distretto della città in cui ha sede il Giudice di Pace. - Tribunale, organo giudiziario con competenza civile e penale più ampia. Dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che giudica come istanza d’appello delle decisioni del Giudice di Pace. Le sentenze della Corte d’Assise sono appellabili davanti alla Corte d’Assise d’Appello. Il processo minorile (Minorile) - 101Professionisti.it. Nel processo minorile le indagini preliminari, necessarie per l’accertamento del fatto - reato e del suo autore materiale, sono dirette dal Pubblico Ministero (Procura Distrettuale presso il Tribunale per i Minorenni) che dispone direttamente delle Sezioni specializzate di Polizia Giudiziaria nel rispetto del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e di quello dell’applicabilità delle norme procedurali del codice di procedura penale.
Sono, pertanto, a disposizione del PM minorile gli stessi mezzi di prova e di ricerca della prova utilizzabili da un Pubblico Ministero c.d. ordinario (sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, perquisizioni, intercettazioni, confronti, ricognizioni, prove documentali, ecc.), ma questi mezzi devono essere utilizzati dal Pubblico Accusatore con un diverso approccio, ossia un approccio adeguato alla personalità del minore e alle sue esigenze educative. Al minore è riconosciuta la più ampia capacità processuale di proporre impugnazioni. La messa alla prova (Minorile) - 101Professionisti.it. L’art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 disciplina l’istituto della sospensione del processo e della messa alla prova dell’imputato minorenne. Si tratta di una delle maggiori espressioni di civiltà giuridica in campo minorile, poiché consente di contemperare l’esigenza del rispetto della personalità del minore con quella di difesa della collettività.
Difatti, la messa alla prova permette, come più sopra più volte anticipato, di estinguere il reato se l’esito è positivo, rispettando il disposto dell’art. 27 Cost., secondo cui il carcere deve intendersi come extrema ratio, e di occuparsi del piccolo reo affinché comprenda il proprio gesto, così realizzando un’efficace prevenzione speciale. Dal punto di vista operativo, la sospensione del processo avviene con ordinanza da parte del giudice che, sentite le parti, la dispone quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova.